Ecobonus 2023: guida alla detrazione per il risparmio energetico. Lo sconto previsto va dal 50 al 65 per cento e cambia in base ai lavori effettuati. Tutte le istruzioni per beneficiarne.
Ecobonus 2023: come funziona la detrazione per i lavori di risparmio energetico?
Dalla sostituzione di finestre ed infissi fino all’installazione di caldaie ad alta efficienza, con l’ecobonus è possibile beneficiare di uno sconto IRPEF che va dal 50 al 65 per cento della spesa, con benefici più alti per chi effettua lavori condominiali.
L’ecobonus in condominio sale fino all’85 per cento per i lavori che, oltre a garantire un risparmio energetico, incidono anche sulle prestazioni antisismiche degli immobili.
Venuta meno la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, l’ecobonus torna ad essere fruibile esclusivamente mediante detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. Le somme sostenute potranno quindi essere recuperate in 10 quote annuali di pari importo.
Da tenere a mente inoltre l’obbligo di comunicazione ENEA, adempimento fondamentale per aver diritto all’ecobonus 2023.
La Manovra dello scorso anno ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’ecobonus così come il bonus ristrutturazione e il bonus mobili, consentendo quindi ai contribuenti di pianificare senza fretta gli interventi da eseguire.
lavori di riqualificazione energetica sono agevolati al 65 per cento ed al 50 per cento della spesa sostenuta.
Riportiamo quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 65 per cento ed i relativi limiti di spesa per la detrazione, basandoci sul decreto requisiti tecnici del MISE:
Elenco lavori ecobonus 2023 | Definizione | Detrazione massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Riqualificazione globale | Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro | 65 per cento |
Involucro edilizio | Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 euro | 65 per cento |
Collettori solari | Installazione di collettori solari termici | 100.000 euro | 65 per cento |
interventi di di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti | 30.000 euro | 65 per cento | |
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio | 30.000 euro | 65 per cento | |
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione | 30.000 euro | 65 per cento | |
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 euro | 65 per cento | |
microcogeneratori | 100.000 euro | 65 per cento | |
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore | 30.000 euro | 65 per cento | |
sistemi di building automation | 15.000 euro | 65 per cento |
Per i condomini l’ecobonus arriva fino all’85 per cento.
Ecobonus condomini 2023 | Definizione | Spesa massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Involucro edilizio | interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente | 40.000 euro | 70 per cento |
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 | 40.000 euro | 75 per cento | |
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe | 136.000 euro | 80 per cento | |
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi | 136.000 euro | 85 per cento |
L’ecobonus 2023 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico
La detrazione è quindi sia sull’IRPEF che sull’IRES e, per i titolari di reddito d’impresa, spetta solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Uno degli adempimenti legati alla fruizione dell’ecobonus consiste nella trasmissione della comunicazione ENEA delle spese effettuate, che dovrà essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:
- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento.
In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.
Uno dei quesiti che ci si pone in merito all’ecobonus è se l’invio della comunicazione ENEA sia obbligatorio e quali siano le conseguenze in caso di omissioni o errori.
Su questo aspetto c’è non poca confusione, ed è bene quindi ripercorrere i chiarimenti forniti sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’ENEA.
Sul fronte del diritto alla detrazione fiscale, con la risoluzione n. 46/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che nell’ambito del bonus ristrutturazioni l’omessa comunicazione dei dati all’ENEA non ha rilevanza ai fini fiscali.
Un chiarimento che però non può essere applicata automaticamente anche all’ecobonus. In tal caso è il Decreto Edifici del 19 febbraio 2007 ad aver previsto all’articolo 4, comma 1-bis che chi intende avvalersi della detrazione è tenuto a inviare comunicazione all’ENEA dei seguenti dati:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto),
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto, trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari).
Cosa accade invece se si commettono errori di compilazione o se l’invio non è effettuato entro il termine di 90 giorni?
Sui casi di ritardi o omissioni, l’articolo 2 del decreto legge n. 16/2012 ha previsto che l’accesso a benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente non è precluso se la violazione non è stata constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Una norma che si applica se il contribuente:
- ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Nell’ambito dell’ecobonus quindi non si perde la detrazione fiscale in caso di invio tardivo, a patto di effettuare la trasmissione entro la data di invio della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza è successiva a quella della comunicazione ENEA.
Per effetto delle misure previste dal decreto legge n. 11/2023, a partire dal 17 febbraio 2023 è stata bloccata la possibilità di accedere all’ecobonus mediante cessione del credito o sconto in fattura. Le due opzioni restano consentite solo se entro il 16 febbraio risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo necessario all’esecuzione dei lavori.
Al netto dei casi residuali quindi, per fruire dell’ecobonus si torna alle modalità ordinarie: lo sconto IRPEF o IRES dovrà essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e l’importo spettante potrà essere recuperato in 10 rate annuali di pari importo.