Che cos’è il Sismabonus 2023?
La detrazione, variabile dal 50 al 110% a seconda dell’intervento e della tipologia di immobile, è agevolabile su una spesa massima di 96.000 euro.
In quanto agevolazione fiscale, consente di ottenere una detrazione IRPEF o IRES a seconda del soggetto richiedente. Infatti, il Sismabonus può essere richiesto sia dalle persone fisiche che dalle società.
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto anche per quest’anno la proroga del Sismabonus. Per comprendere meglio il suo funzionamento, occorre fare una distinzione tra l’applicazione delle diverse aliquote.
Infatti, il Sismabonus ordinario prevede una detrazione minima del 50%, che può aumentare fino all’80% se diminuiscono le classi di rischio sismico e fino all’85% se i lavori vengono effettuati in un condominio.
Il Sismabonus resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Oltre al Bonus sismico ordinario, esiste anche il SuperSismabonus, la cui agevolazione fiscale può arrivare fino al 110%. Inoltre, la sua scadenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, ma le aliquote scenderanno progressivamente:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Sismabonus: a chi spetta?
I soggetti che possono beneficiare del Sismabonus sono i seguenti:
- proprietari o nudi proprietari delle unità immobiliari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- inquilini o comodatari;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali per gli immobili adibiti ad attività produttive.
Oltre ai soggetti appena elencati, hanno diritto alla detrazione anche i seguenti soggetti, purché partecipino nelle spese (intestatari di bonifici/fatture):
- familiari conviventi del possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- convivente, anche se fuori dal matrimonio o unione civile;
- coniuge separato, purché intestatario del bene immobile insieme all’altro coniuge.
Come funziona il Sismabonus 2023?
Il Sismabonus consiste in una detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (con proroga fino al 2025 per il SuperSismabonus).
La detrazione viene calcolata su un importo massimo di 96.000 euro e viene ripartita in 5 quote annuali uguali.
Riassunto delle detrazioni
Detrazione fiscale | Tipologia di immobile | Miglioramento classe di rischio |
50% | Unità immobiliare | Non è previsto il miglioramento della classe di rischio sismica |
70% | Unità immobiliare | Miglioramento di una classe di rischio |
75% | Condomini | Miglioramento di una classe di rischio |
80% | Unità immobiliare | Miglioramento di due classi di rischio |
85% | Condomini | Miglioramento di due classi di rischio |
110% (70% nel 2024 e 65% nel 2025) | Condomini | Non è previsto il miglioramento della classe di rischio sismica |
Gli interventi ammessi nel Sismabonus sono i seguenti:
- lavori di miglioramento e di adeguamento sismico;
- interventi sulle coperture orizzontali;
- interventi sulle strutture verticali;
- prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie, sopralluoghi e altri documenti necessari;
- imposte da bollo e IVA.
Come ottenere il Sismabonus?
Si può accedere al Sismabonus attraverso la detrazione fiscale, da dividere in 5 rate annuali di pari importo, in fase di dichiarazione dei redditi.
Per beneficiare della detrazione, è fondamentale che il pagamento dei lavori venga fatto mediante bonifico bancario o postale parlante. Al loro interno, devono essere inclusi i seguenti dati:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita IVA del beneficiario del pagamento;
- la seguente causale: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917 del 1986”.
Per tutti gli altri interventi, al fine di determinare la misura del sisma bonus il professionista dovrà tener conto delle “Norme tecniche per le costruzioni”, di modo da determinare la misura dell’agevolazione.